Art. 17.
(Docenti e dirigenti).

      1. È istituita la classe di concorso 78/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di secondo grado).
      2. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo interpretativo,

 

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unitamente a un corso di perfezionamento o un master interpretativo di un anno o a un corso di specializzazione di un anno in didattica strumentale, vocale o coreutica, conseguiti presso un conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza, hanno valore abilitante per la classe di concorso 78/A, per lo specifico indirizzo o strumento cui il diploma e il corso si riferiscono.
      3. È istituita la classe di concorso 84/A (discipline storico-musicali nei licei musicali).
      4. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo musicologico, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicologica, conseguiti presso un conservatorio di musica, hanno valore abilitante per la classe di concorso 84/A. Stesso valore hanno la laurea magistrale in musicologia, conseguita presso un'università, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicologica conseguito presso un conservatorio di musica.
      5. È istituita la classe di concorso 85/A (discipline teorico-musicali nei licei musicali).
      6. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 85/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo compositivo, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della composizione, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      7. È istituita la classe di concorso 86/A (tecnologia e informatica musicale nei licei musicali).
      8. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo tecnologico, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica delle nuove tecnologie, conseguiti presso un conservatorio di musica, hanno valore abilitante per la classe di concorso 86/A.
      9. Sono istituite le classi di concorso 88/A (esercitazioni corali nei licei musicali), 89/A (musica da camera nei licei musicali) e 90/A (esercitazioni orchestrali nei licei musicali).
      10. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 88/A il diploma accademico
 

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di laurea di secondo livello in musica corale e direzione di coro, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della musica corale, conseguiti presso un conservatorio di musica. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 89/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in musica da camera, indirizzo interpretativo, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della musica da camera, conseguiti presso un conservatorio di musica. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 90/A il diploma accademico di secondo livello in direzione d'orchestra, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della musica orchestrale, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      11. L'insegnamento delle discipline di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 9 del presente articolo è affidato esclusivamente al personale in possesso delle abilitazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2, 4, 6, 8 e 10. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
      12. Le scuole secondarie di secondo grado, diverse dai licei musicali, possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali, corsi di strumento musicale, canto e danza, corsi di canto corale e corsi di musica d'insieme. Esse assumono in servizio i docenti attingendo rispettivamente alle graduatorie provinciali degli abilitati nelle classi di concorso 78/A, 88/A e 90/A.
      13. In prima applicazione, i dirigenti dei licei musicali sono nominati tra docenti facenti richiesta provenienti dai ruoli dei conservatori di musica o dell'Accademia nazionale di danza.
      14. I dirigenti degli istituti superiori di istruzione musicale in cui è presente un liceo musicale nominano un coordinatore interno o esterno, con funzioni di vicario, tra i docenti in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 14 e dal presente articolo, ovvero tra i docenti dei conservatori di musica.
 

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